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Consulenza Psicoforense

La Consulenza Psicoforense consiste nella collaborazione tra psicologo e avvocato e si realizza attraverso l’applicazione in ambito giudiziario di alcune nozioni proprie della Psicologia. Quest’ultima, infatti, possiede un proprio corpus consolidato di acquisizioni scientifiche che può essere messo al servizio dell’avvocato e del suo assistito in una qualsiasi delle fasi che contraddistinguono un procedimento legale. Per fare qualche esempio, basti pensare al contributo che la conoscenza del funzionamento della memoria e della percezione umana può fornire quando ci si trova di fronte a delle testimonianze processuali discordanti (psicologia della testimonianza) o a quando le informazioni raccolte dagli inquirenti siano il frutto di interrogatori condotti in maniera scientificamente scorretta e/o distorta (psicologia della comunicazione). Le teorie psicologiche, inoltre, possono fornire modelli interpretativi della condotta umana sia nei termini di ricercarne i moventi causali (il perché), sia nei termini di tentare di fornirne una possibile ricostruzione dinamica a posteriori (il come). Pertanto,il contributo offerto dallo psicologo forense, non si esplica solo attraverso il suo incarico formale in quanto consulente tecnico di parte, ma riguarda anche il suo contributo informale ovvero extraperitale ed extraprocessuale.

 

In tal senso sono molte le attività offerte che possono prevedere una proficua collaborazione tra consulente psicoforense e avvocato:

 

  • Assistenza al legale nel corso di indagini investigative difensive-preliminari: quando ci si trovi, ad esempio, a dover gestire l’ascolto di un minore, l’avvocato può avvalersi dello psicologo affinché lo supporti nel delicato compito di interrogarlo, al fine di evitare di causare disagio allo stesso e di garantire una testimonianza che sia la più veridica possibile. Lo psicologo può, inoltre, fornire assistenza psicologica alla vittima di reato o all'indagato;

  • Redazione di note tecnico-scientifiche e di pareri tecnico-strategici: lo psicologo può stilare delle relazioni – anche dei pareri pro veritate – che riguardino argomenti e quesiti di natura psicologica e che possano costituire elementi a discarico dell’imputato (L’imputato ha compiuto volontariamente l’azione delittuosa? Si è trattato di un incidente?Quanta volontarietà era implicata nell'azione? Con quale frequenza statistica si verificano episodi simili a quelli oggetto di imputazione?);

  • Esame del fascicolo processuale finalizzato all'individuazione di aspetti psicologici rilevanti utili al difensore: studio delle carte processuali (denunce, audizioni, disegni, deposizioni, consulenze tecniche, materiale audio-visivo, SIT, ecc.) adottando una prospettiva mentale diversa rispetto a quello del giurista e che potrebbe evidenziare elementi favorevoli alla tesi difensiva (Sono state impiegate metodologie inadeguate che hanno portato a conclusioni erronee? Il processo decisionale è stato viziato da errori inferenziali o da fallacie logiche?);

 

  • Preparazione delle diverse deposizioni: lo psicologo può coadiuvare il legale nella pianificazione dei quattro tipi di esame cui sono sottoposti i soggetti coinvolti nel corso del dibattimento (esame diretto, controesame, riesame ed esame da parte del giudice); in particolare può risultare di vitale importanza fornire un supporto nella preparazione della deposizione dell’imputato e del testimone esperto;

  • Assistenza al difensore nella preparazione dell’arringa: lo psicologo assiste il legale nella selezione degli argomenti principali, nella loro disposizione secondo una precisa scansione logica e cronologica e nella scelta della modalità di esposizione più persuasiva ed efficace. E’ possibile, inoltre, far ricorso a degli ausili multimediali che integrino e aumentino la forza dell’esposizione oratoria, attraverso l’impiego di strumenti quali grafici, video, audio, materiale fotografico, intercettazioni, ecc.

La Tutela della Privacy:

Il contenuto della consulenza è coperto dal segreto professionale.

Verrà fornita l’informativa all'interessato ed effettuata la raccolta del relativo consenso per il trattamento dei dati personali sensibili da parte dello psicologo nell’espletamento dell’incarico professionale ricevuto dal cliente [Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")].

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